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Prevenzione della Corruzione

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 10, c. 8, lett. a)
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 43, c. 1;
Decreto Legislativo n. 39/2013, Art. 18, c. 5;
Legge 190/2012, Art. 1, c. 3, c. 8, c. 14.

Obblighi normativi

Documenti

piano delle AZIONI POSITIVE 2025-2027

piano delle AZIONI POSITIVE 2025-2027

WhistleblowingPA

Il Whistleblowing è uno strumento di segnalazione degli illeciti, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 quale strumento di prevenzione della corruzione, riscritto nei contenuti dall’art.1 della L. 179/2017, e di recente regolamentato dal decreto legislativo n. 24 del 2023.
Questo strumento prevede la possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria o contabile le violazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l’integrità dell'amministrazione pubblica di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni sollecita i pubblici dipendenti a denunciare le condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo, svolgendo in tal senso un ruolo di interesse pubblico.

Ai sensi dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina si applica anche ai lavoratori e dai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L’obiettivo del whistleblowing è quello di proteggere i soggetti segnalanti da qualsiasi ritorsione o discriminatorie derivanti direttamente o indirettamente dalla segnalazione (es. licenziamento, demansionamento, sospensione). L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere (ad es. il datore di lavoro).

La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante, di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Enti o persone che ritengono di aver subito ritorsioni possono usare il sistema di segnalazione individuato e pubblicizzato dall’ente stesso.

E’ possibile anche rivolgere la segnalazione direttamente all’ANAC che informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in seguito, ha il compito di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.

Preposto alla ricezione e/o alla gestione delle segnalazioni nel nostro Ente è il Segretario comunale nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC).

Sul sito istituzionale devono essere riportate informazioni chiare riguardanti le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.

Ultimo aggiornamento pagina: 28/03/2025 14:16:00

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